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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA


Art.1: AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano e si applicano ad ogni contratto di vendita di consulenza e di servizi professionali (nel seguito “Servizi”) stipulato da WEDOO SRL (di seguito il “Fornitore”) con il Cliente, identificato nell’offerta di fornitura servizi (nel seguito “Cliente”). Esse integrano quanto riportato nella documentazione specifica che regola l’ingaggio del Fornitore da parte del Cliente (Offerta economica, Allegati tecnici, Specifiche e Piani di lavoro concordati e sottoscritti, Ordini relativi, ecc. – nel seguito “Contratto”), che ha carattere prevalente sulle presenti condizioni generali per quanto ivi specificato. 

Art. 2: TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Sulla base della richiesta del Cliente, i Servizi vengono forniti in diverse modalità, ognuna delle quali comporta diverse metodologie di erogazione, di consuntivazione e di fatturazione. 

2.1 Per Servizi “Time & Material” (nel seguito “T&M”) si intende la fornitura di risorse professionali qualificate per lo svolgimento di attività richieste dal Cliente sotto la sua supervisione e direzione, con remunerazione a consuntivo sulla base del tempo speso e delle spese sostenute. 

2.2 Per Servizi “a Task” o “Fixed Price” (nel seguito “FP”) si intende l’impegno a fornire un progetto, un prodotto o un servizio a condizioni predefinite, indipendentemente dalle risorse impiegate, con remunerazione per traguardi (all’ordine, ad avanzamento, alla consegna), secondo le specifiche, il piano di lavoro e le competenze precisati nel Contratto.

2.3 Per Servizi “Continuativi” si intende la fornitura di servizi di assistenza tecnologica e applicativa in modalità continuativa per un periodo più o meno lungo, con attività e garanzie definiti nei singoli contratti “Service Level Agreement” (nel seguito “SLA”) e remunerazione a canone annuale e/o a consuntivo mensile e/o mediante utilizzo a scalare di pacchetti di ore prepagati dei “Ticket” relativi agli interventi effettuati. 

2.4 I servizi possono essere forniti sia presso le sedi del Cliente che da remoto, dalle sedi del Fornitore.

Art.3: OBBLIGHI E FACOLTA’ DEL FORNITORE

3.1 Il Fornitore si impegna ad adempiere ad ogni suo obbligo derivante dal Contratto e a svolgere la propria attività con l’ordinaria diligenza, utilizzando risorse professionali qualificate secondo gli standard di mercato. Le risorse professionali impiegate dal Fornitore possono essere dipendenti o collaboratori esterni o ad essi assimilabili.

3.2 Il Fornitore si impegna ad assegnare al Cliente le risorse professionali più opportune per skill ed esperienza in funzione del tipo di intervento richiesto. Su richiesta del Cliente, il Fornitore metterà a disposizione curriculum ed esperienze (“CV”) delle risorse coinvolte. In caso di necessità, opportunità o forza maggiore, il Fornitore si riserva il diritto di sostituire le risorse coinvolte con figure professionali equivalenti.

3.3 Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, potrà coinvolgere nei Servizi risorse in forza presso altre società, nonché assegnare a tali società specifici “Task” in subappalto. 

3.4 Il Fornitore darà evidenza al Cliente dei servizi erogati attraverso il proprio referente nominato nei tempi e nei modi definiti nelle diverse tipologie di servizi.

3.5 Le licenze e i canoni relativi al software che saranno installati, configurati e personalizzati da WEDOO SRL saranno acquistati dal cliente direttamente da Odoo.it o Odoo.com. Il Cliente prende atto e accetta che detti Software (e gli Aggiornamenti e Sviluppi e i Sistemi di AI) sono caratterizzati da una elevata complessità tecnica e che, di conseguenza, l’installazione e configurazione e lo sviluppo degli stessi richiede un supporto tecnico qualificato. Laddove il Cliente provvedesse all’installazione e configurazione dei Software (e dei relativi Aggiornamenti e Sviluppi e/o degli eventuali Sistemi di AI) avvalendosi di tecnici diversi da quelli dei partner ufficiali o di un system integrator ufficiale Odoo.it, il Cliente prende atto ed accetta che la WEDOO SRL non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento, blocco, errore e/o problema di sicurezza informatica dei Software, degli Aggiornamenti e Sviluppi o dei Sistemi di AI che dovessero derivare da una attività di installazione o configurazione degli stessi compiuta non in conformità con le relative istruzioni. 

Allo stesso modo se il Software dovesse risultare per qualche motivo irraggiungibile e/o non funzionante ad esempio per la presenza di bugs, etc., è da escludersi ogni responsabilità del Fornitore.

Il Cliente, pertanto, rinuncia sin da ora a qualsivoglia pretesa nei confronti del Fornitore con riferimento a quanto precede, impegnandosi a tenere quest’ultima indenne e manlevata da qualsiasi relativo danno, spesa, passività, costo e/o conseguenza negativa che dovesse derivarle.

Art. 4: OBBLIGHI DEL CLIENTE

4.1 Il Cliente riconosce che il buon fine dei Servizi oggetto del contratto presuppone la stretta collaborazione tra le parti. Il Cliente si impegna pertanto a collaborare attivamente e a svolgere (e a garantire che il proprio personale svolga) diligentemente e tempestivamente ogni attività di sua competenza e a non porre in essere condotte che possano impedire, rallentare e, più in generale, ostacolare l’esecuzione dell’attività. 

4.2 Il Cliente autorizza il Fornitore ad accedere in caso di necessità ai propri locali, agli strumenti di lavoro e alle informazioni necessarie per l’esecuzione dell’attività, nonché ad usufruire di eventuali servizi disponibili concordati.

4.3 Il cliente dovrà garantire al Fornitore la disponibilità di una licenza del tipo “amministratore di sistema” a suo esclusivo utilizzo

4.4 Il Cliente si impegna a mettere a disposizione del team di lavoro assegnato dal Fornitore ogni documento e informazione rilevante ai fini dell’esecuzione dell’attività nei tempi concordati.

4.5 Il Cliente si impegna ad istruire il personale del Fornitore in missione presso la propria sede su ogni procedura in essere relativa all’accesso, alla sicurezza, all’intervento sui propri sistemi informativi e sui dati dell’azienda intervenendo a suo supporto ogni qualvolta necessario o richiesto. 

4.6 Il Cliente si obbliga ad avvallare con puntualità i Servizi forniti, a pagare il corrispettivo fatturato dal Fornitore e ad adempiere ad ogni altro suo obbligo derivante dal Contratto.

Art.5: TERMINI DI ESECUZIONE

5.1 Salva diversa pattuizione scritta, i termini di esecuzione e le scadenze dei Servizi specificati nel Contratto hanno valore solo indicativo e non essenziale e/o perentorio. Essi potranno essere modificati sulla base degli accordi presi tra le Parti in corso d’opera.

Art.6: ESECUZIONE E FATTURAZIONE 

6.1 Nel caso di Servizi “T&M” il Fornitore addebita a consuntivo il tempo dedicato e le spese sostenute, facendo riferimento alla Tariffa oraria/giornaliera, alle eventuali Tariffe Extra time, Reperibilità, Tempo viaggio, alla modalità di Rimborso Spese (a Forfait o a Piede lista) previste a Contratto. La fatturazione avverrà entro la fine di ogni mese, al più tardi nei primi giorni del mese successivo, sulla base del consuntivo delle attività effettuate e delle spese sostenute già anticipate al referente del Cliente per controllo.

6.2 Nel caso di Servizi “FP” il Fornitore addebita l’importo relativo alla fornitura a corpo per quanto definito come oggetto di fornitura a suo carico e alle spese sostenute, qualora non comprese nel corpo stesso, secondo i termini del Contratto. Esse vengono riconosciute secondo gli importi e le scadenze definiti nel piano di lavoro a fronte del raggiungimento degli obiettivi di risultato ad esse associato, indipendentemente dalle risorse dedicate e dal tempo speso. 

6.3 Nel caso di Servizi “Continuativi”, il servizio base viene addebitato annualmente o secondo accordi definiti nel Contratto, su base anticipata e comprende un set di servizi e di attività garantiti utilizzabili dal Cliente al bisogno (ticket), mentre le attività e i servizi aggiuntivi (ad es. interventi di consulenza o di manutenzione evolutiva) possono essere regolati a consumo (T&M), a Ticket o a Task (FP) con relativa modalità di fatturazione, secondo quanto definito nel SLA. Salva diversa pattuizione, le attività ed i servizi aggiuntivi verranno fatturati su base mensile, salva la possibilità di conguaglio a fine anno.

6.4 Il corrispettivo previsto nel contratto o negli ordini per l’attività resa dal Fornitore è da intendersi al netto di qualsiasi tassa, imposta o contributo. Qualsiasi tassa, imposta o contributo che gravi sui corrispettivi sarà a carico del Cliente e l’importo relativo verrà aggiunto ai corrispettivi stessi.

6.5 Nei Servizi “T&M” il Cliente può contestare i servizi forniti, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla loro erogazione attraverso PEC o lettera Raccomandata con specificate le motivazioni di inadempienza da parte del Fornitore. Decorso tale termine i servizi si riterranno definitivamente accettati. Anche in caso di contestazione il Cliente non potrà sospendere o ritardare i pagamenti al Fornitore o procedere a compensazione con quanto dovuto al Fornitore.

Art.7: PAGAMENTI 

7.1 Salvo accordi diversi formalizzati nell’Ordine, i pagamenti devono essere effettuati entro 15 (quindici) giorni dall’emissione della fattura.

7.2 Nell’ipotesi di ritardo nei pagamenti saranno dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002 e s.m.i.

7.3 In caso di mancato, parziale o tardivo pagamento anche di una sola fattura, il Fornitore ha diritto di interrompere l’esecuzione delle attività e di chiedere il pagamento di tutte le fatture non ancora scadute (perdita del beneficio del termine). L’attività, salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto del Fornitore, incluso quello di chiedere la risoluzione del contratto, riprenderà solo una volta avvenuto l’integrale pagamento da parte del Cliente di quanto dovuto, incluse le fatture per le quali è intervenuta la perdita del beneficio del termine.

7.4 Prima di interrompere l’attività, il Fornitore dovrà dare comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di 5 (cinque) giorni. L’esercizio del diritto di interrompere la fornitura non pregiudica in alcun modo gli altri diritti del Fornitore. 

7.5 Nel caso di interruzione delle prestazioni ogni termine di consegna o altro termine previsto nel Contratto a carico del Fornitore sarà automaticamente e corrispondentemente prorogato. 

7.6 Il Cliente non può compensare crediti contestati con propri debiti verso il Fornitore, in assenza di accordi scritti tra le Parti.

Art.8: PROPRIETÀ 

8.1 Fatti salvi i diritti specifici legati al software di base e applicativo di terzi installato, per i quali si rinvia ai contratti specifici di licenza d’uso, e fatta salva la proprietà del Cliente per programmi specifici commissionati al Fornitore, tutti i risultati, le invenzioni e i miglioramenti nei programmi informatici che saranno ottenuti e/o che verranno utilizzati nell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto saranno di proprietà esclusiva del Cliente che ne avrà i diritti di sfruttamento economico senza alcun onere aggiuntivo.

8.2 Il Fornitore non sarà responsabile di violazioni sul software di terzi, determinate da specifiche tecniche e/o istruzioni del Cliente o da modifiche da questi apportate o, infine, da un uso illegittimo da parte del Cliente stesso dei risultati delle attività oggetto del contratto.

Art.9: DISTRAZIONE DI PERSONALE

9.1 Il Cliente si impegna per la durata del contratto e per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi successivi, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllate o interposta persona: (i) a non sollecitare i dipendenti che, in qualunque, forma, prestino la loro attività in favore del Fornitore, a cessare i loro rapporti con il Fornitore;  (ii) a non assumere e/o stabilire alcun rapporto professionale con i dipendenti che siano o siano stati in forza al Fornitore durante tale periodo, anche successivamente alla eventuale cessazione del rapporto di questi con il Fornitore e a prescindere dal motivo per il quale il rapporto sia terminato (dimissioni, licenziamento, fine del periodo di prova, mancato rinnovo, ecc.). 

9.2 In caso di violazione di quanto sopra previsto, il Cliente, per ciascuna violazione, sarà tenuto a corrispondere al Fornitore, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., un importo pari a 2 (due) volte la RAL (retribuzione annua lorda) prevista dal contratto tra Fornitore ed il dipendente cui si riferisce la violazione, con il limite di € 100.000,00 (centomila/00). Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 10: NORME DI SICUREZZA

10.1 Qualora le attività oggetto della fornitura debbano essere eseguite presso la sede del Cliente, questi si obbliga a: (i) adottare tutte le misure di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro previste da disposizioni di legge o amministrative, nonché tutte le cautele opportune per la sicurezza sul lavoro del personale del Fornitore ivi in missione; (ii) comunicare al Fornitore le norme vigenti sul luogo di lavoro relative alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni; (iii) informare il Fornitore di eventuali rischi specifici dell’ambiente in cui si devono svolgere le attività oggetto del contratto.

10.2 In caso di mancata osservazione di quanto sopra, il Fornitore, a propria libera scelta potrà: (a) subordinare l’esecuzione delle Attività oggetto del Contratto all’adozione da parte del Cliente di dette misure ovvero disporne la sospensione ove questa fosse già iniziata; (b) risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni ulteriori sofferti dal Fornitore.

10.3 il Fornitore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti o fornitori impiegati nella esecuzione del Contratto tutte le norme, legislative ed amministrative, riguardanti la prevenzione degli infortuni, la tutela e l’igiene del lavoro, e le disposizioni vigenti sul luogo di esecuzione delle attività al fine di assicurare l’incolumità loro e delle altre persone ivi presenti.

Art.11: LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’

11.1 Il Cliente prende atto che, salvi i casi di dolo o colpa grave, WEDOO SRL e, per quanto occorrer possa, gli altri soggetti appartenenti alla sua Rete Commerciale in nessun caso potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno dovesse derivare al Cliente stesso o a terzi in conseguenza dell’uso o del non uso del Software e/o dei Sistemi di AI, essendo il Cliente tenuto in ogni caso a verificare la correttezza delle elaborazioni eseguite mediante lo stesso.

11.2 In ogni caso, salvi i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di WEDOO SRL non potrà mai eccedere l’ammontare di corrispettivi pagati dal Cliente ai sensi del Contratto nell’anno in cui si è verificato l’evento dal quale discende la responsabilità accertata.

Art.12: COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 

12.1 Se non diversamente previsto, tutte le comunicazioni concernenti il Contratto dovranno essere effettuate in forma scritta.

Art.13: RISERVATEZZA, PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI 

13.1 Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, pubblicata sul sito www.we-doo.it nella sezione dedicata. Il Cliente, mediante la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di vendita esprime fin d’ora il consenso al trattamento dei suoi dati personali nel rispetto della disciplina sopra richiamata, per le finalità e secondo le modalità indicate nell’informativa del Fornitore.

3.2 Il Cliente autorizza il Fornitore a trasmettere i dati personali del Cliente a soggetti e collaboratori dallo stesso delegati ad espletare i servizi oggetto di contratto, esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio da rendere.

Art. 14 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’

14.1 Salvi i casi di dolo e colpa grave, è espressamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità risarcitoria in capo al Fornitore, ai suoi rappresentanti, dipendenti e/o agenti, per danni di qualsiasi natura, derivanti dall’erogazione dei Servizi e dall’esecuzione del Contratto o a qualsiasi altro titolo, consequenziali o indiretti, ivi inclusi a mero titolo esemplificativo quelli derivanti da perdita di informazioni e dati, interruzione di attività o di affari e perdita di opportunità.

14.2 Qualsiasi richiesta risarcitoria nei confronti del Fornitore dovrà essere formulata dal Cliente nel termine di giorni 30 (trenta) dalla verificazione dell’evento dannoso, pena la decadenza. 

14.3 In ogni caso nessuna richiesta risarcitoria potrà essere avanzata nei confronti del Fornitore in tutti casi in cui: (i) il Cliente o terzi, effettuino, senza il previo consenso scritto del Fornitore, degli interventi di sviluppo o modifica di quanto fornito; (ii) il Cliente o terzi alterino o utilizzino in modo improprio i prodotti o servizi forniti; (iii) il danno sia riconducibile a difetti di prodotti di terzi.

Art.15: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

15.1 Il Fornitore, salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto previsto per legge, dal contratto o dalle presenti condizioni generali, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. in caso di mancato, parziale o tardivo pagamento anche di una singola fattura, decorsi trenta giorni dalla relativa scadenza.

15.2 Il Fornitore ha il diritto di recedere per giusta causa dal contratto nei seguenti casi: (i) qualora il Cliente sia sottoposto a procedimento penale o (ii) qualora apporti alla propria organizzazione modificazioni tali da diminuire le garanzie finanziarie e/o tecniche.

15.3 In caso di risoluzione, scioglimento e in ogni caso di interruzione del contratto, comunque determinata, il Cliente dovrà corrispondere al Fornitore le somme dovute per le attività compiute e i costi sostenuti fino al momento della risoluzione, scioglimento e interruzione, salvo il diritto del Fornitore al risarcimento dell’ulteriore danno.

15.4 La risoluzione ed il recesso avranno effetto dal momento in cui il Cliente ne riceverà comunicazione con lettera raccomandata A.R., PEC o altro mezzo equipollente.

15.6 In caso di risoluzione, scioglimento e in ogni caso di interruzione del contratto, comunque determinata, qualora il Fornitore, nel corso dell’attività, abbia utilizzato propri software e propri prodotti, avrà diritto di disinstallarli.

Art.16: FORZA MAGGIORE

16.1 Ciascuna delle Parti non sarà ritenuta inadempiente nel caso in cui dovessero verificarsi ritardi o inadempimenti dovuti a impedimenti derivanti da circostanze al di fuori della propria sfera di controllo (cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi straordinari, scioperi, decisioni governative). La Parte che ne sia colpita dovrà darne immediata comunicazione all’altra, indicando la durata presumibile del ritardo, confermata da successivi giustificativi. Non appena le circostanze lo consentano, le Parti si incontreranno per esaminare la situazione e per stabilire di comune accordo le condizioni per la prosecuzione del contratto e ogni altra misura di cui si renda necessaria l’adozione.

Art.17: REFERENZIALITÀ 

17.1 Salvo esplicito divieto da parte del Cliente, il Fornitore è autorizzato a citare il Cliente per i servizi forniti e può usare il suo nominativo e il suo logo nell’ambito delle proprie referenze, garantendo la dovuta riservatezza sui processi e sui dati del Cliente stesso.

Art. 18: CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

18.1 Il Cliente non può cedere a terzi il contratto stipulato con il Fornitore senza il consenso scritto del Fornitore stesso, neppure nell’ambito di una generale cessione o affitto d’azienda o di ramo di essa, pena l’immediata risoluzione dello stesso.

8.2 Il Fornitore può cedere liberamente a terzi i crediti derivanti dal Contratto.

Art. 19: MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

19.1 Ogni modifica alle presenti Condizioni Generali dovrà essere stipulata e approvata per iscritto da entrambe le Parti. 

Art.20: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

20.1 Il Contratto è regolato ed interpretato in base alla legge dello stato Italiano. Qualsiasi controversia dovesse insorgere dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Padova.

ART. 21: CLAUSOLE FINALI

21.1 Le presenti Condizioni Generali sono parte integrante e complementare del Contratto il quale abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente il medesimo oggetto.

21.2 L’eventuale tolleranza di una parte all’inadempimento dell’altra ad uno o più obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti attribuiti, per legge o per contratto, alla parte non inadempiente.

21.3 L’eventuale nullità e/o inefficacia e/o annullamento di una delle Condizioni Generali di contratto, anche in relazione a ciascuna tipologia di servizio, non inficerà la validità del contratto né delle ulteriori condizioni ad esso applicabili.

21.4 Per tutto quanto non contemplato nel Contratto e nelle relative Condizioni Generali in relazione a ciascuna tipologia di servizio, si rinvia alle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme del Codice Civile.